Doppia imposizione intercantonale e ruolo neutrale dell’AFC
Per i periodi fiscali 2016 e 2017, i contribuenti sono stati tassati in modo illimitato sia dal Cantone dei Grigioni che dal Canton Ticino e hanno pertanto chiesto all’AFC di determinare il luogo della tassazione dell’imposta federale diretta. L’AFC ha sospeso questa procedura fino alla chiusura definitiva della procedura ticinese relativa alle imposte cantonali e comunali. Il TAF ha annullato questa decisione incidentale poiché incompatibile con l’art. 108 LIFD. Il Tribunale federale ha negato la legittimazione dell’AFC a ricorrere ai sensi dell’art. 89 cpv. 2 lett. a LTF, che serve alla vigilanza sull’esecuzione da parte di altre autorità. Nella determinazione del luogo della tassazione, l’AFC non agirebbe infatti in veste di autorità di vigilanza, bensì secondo il diritto in materia di tassazione quale istanza neutrale analoga ad un arbitro, motivo per cui essa non può, nell’ambito dello stesso procedimento, emettere dapprima una decisione e poi impugnare, quale organo di vigilanza, una decisione su ricorso che non le sia gradita.
(sentenza TF n. 9C_173/2026 del 28 agosto 2026)