La nozione di prestito simulato secondo il Tribunale federale
Se all’azionista viene concesso un prestito le cui condizioni non corrispondono a quelle di mercato e che verosimilmente non potrà essere rimborsato, si è in presenza di una prestazione valutabile in denaro
Professore ordinario in diritto tributario presso la SUPSI
Responsabile del Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano
Sentenza TF n. 9C_565/2023 del 12 settembre 2024, A. Sagl contro Amministrazione cantonale delle imposte del Canton Vaud.
Il Tribunale federale ha confermato la qualificazione come prestito simulato dei fondi messi da una Sagl a disposizione del proprio gerente e, di conseguenza, la loro ripresa quale distribuzione dissimulata di utili. Ai fini fiscali, la simulazione ricorre quando, considerate le circostanze concrete, non si può seriamente contare sul rimborso. Rilevano, in particolare, l’assenza di garanzie e di una convenzione scritta, il mancato pagamento degli interessi, l’importo sproporzionato rispetto agli attivi e la situazione finanziaria del debitore; tali elementi devono, tuttavia, essere valutati nel loro insieme e fondarsi su indizi chiari. Nel caso concreto, il conto corrente del gerente rappresentava fino al 65% degli attivi societari, gli interessi erano soltanto contabilizzati e il finanziamento era destinato ad un progetto immobiliare personale in Marocco. Non essendo stata fornita alcuna controprestazione idonea a giustificare l’assenza di rimborso, il Tribunale federale ha confermato le riprese per i periodi fiscali 2013–2015 e 2017–2019 ai fini dell’IFD e dell’ICC.
(traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)
- I fatti iniziali
- Il ricorso al Tribunale federale
- La società nega il prestito simulato
- La ricevibilità del ricorso
- L’onere della prova della notificazione di un atto
- La società non ha contestato il ricevimento della diffida
- Il principio di preminenza del diritto commerciale
- Le condizioni per qualificare una distribuzione dissimulata di utili
- Il riconoscimento di un prestito secondo il diritto fiscale
- Gli indizi che qualificano un prestito come simulato
- Simulazione originaria vs. simulazione successiva
- Le motivazioni addotte dalla Corte cantonale vodese
- Le argomentazioni della ricorrente
- Le valutazioni del Tribunale federale
- Per la ricorrente il prestito non sarebbe insolito in base al suo bilancio
- Per il Tribunale federale l’esame della Corte cantonale è conforme alla giurisprudenza
- Conclusioni